Una lettera fa la differenza.

Una lettera fa la differenza.
Un dossier per mettere sotto la lente il rigido processo di acquisizione della cittadinanza italiana con un focus su Roma Capitale. Josef Yemane Tewelde, portavoce di Black Lives Matter Roma, componente del network di cittadini che costituiscono la rete G2, ci aiuta a comprendere l’importanza del lavoro di ricerca e divulgazione nato con questo prezioso documento, uno spaccato della reale situazione dell’iter di ottenimento della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia e dei problemi nei quali migliaia di giovani si imbattono in questo determinante passaggio della vita.  

Le norme sulla cittadinanza di una vecchia legge, la l.n.91 del 1992

La legge che disciplina le ‘nuove norme sulla cittadinanza’, è una norma che risale al febbraio del 1992. È la legge n. 91 e stabilisce che “lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana”. La nuova normativa vide la luce in quello che fu un processo di inasprimento della disciplina giuridica sulla cittadinanza, che eliminò anche la possibilità, prevista invece dalle norme precedenti, di divenire cittadini italiani nella preadolescenza. Fu un chiaro e chirurgico restringimento delle possibilità d’accesso al diritto di cittadinanza, per il quale paghiamo a distanza di trent’anni con gravi conseguenze di diseguaglianza sul piano civile e sociale.

Il legislatore, non contento, sommò alla legge del 1992 un articolo emanato con decreto, determinando la creazione di un rigido combinato disposto. Quest’ultimo articolo infatti stabilisce il criterio di ‘residenza legale e ininterrotta’. Da quel momento si iniziò dunque a considerare ‘legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Ma cosa significò veramente? Quali sono le condizioni e gli adempimenti da soddisfare nell’attuazione pratica della norma? Quella che avviene all’anagrafe o negli uffici di cittadinanza e dove vige il criterio di interpretazione amministrativa delle norme, se non quello della discrezionalità dei funzionari?

Il dossier sulla cittadinanza ai 18 anni e il lavoro di ricerca

Nel dossier si stima che circa il 35% del totale degli interessati sino al 2013, abbia perso l’occasione di esercizio del diritto a causa di vuoti anagrafici o cattiva informazione dei neomaggiorenni che non sono giunti in tempo per presentare la loro istanza presso gli uffici competenti. “La n. 91 del 1992 è il puntuale esempio della distanza che intercorre tra il quadro normativo e l’evoluzione della società”, cita il documento di lavoro.

Calata nella prassi, la norma non solo si infrange contro la realtà dell’inefficienza burocratica, quando non traduce il razzismo che soggiace alla sua emanazione, ma anche sul piano dei numeri essa non risponde alla reale composizione della società italiana, che in tre decenni è “molto più ricca e eterogenea sia socialmente che demograficamente rispetto a quella dei primi anni Novanta”.

A fronte di un meccanismo fortemente esclusivo, che generò allora non pochi malesseri e azioni giudiziarie intentate per non vedersi escludere dall’esercizio di un diritto soggettivo così importante, nel 2013 vi fu un nuovo intervento del legislatore. Esso si limitò però a chiarire chi potesse considerarsi residente legalmente e in maniera continuativa sancendo che non sono più imputabili al neo maggiorenne “eventuali impedimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione”. Cercò quindi di ovviare ribandendo la priorità del principio della nascita in Italia e dell’avervi vissuto fino alla maggiore età anche nel caso in cui siano mancate in alcuni periodi l’iscrizione all’anagrafe o la regolarità del soggiorno.

Non meno importante, introdusse l’estensione del termine di decadenza per presentare la domanda di elezione della cittadinanza sino al momento in cui il Comune di residenza non abbia provveduto a comunicare all’interessato le modalità di esercizio del suo diritto. Una disposizione che giunge tardiva ma che è fondamentale per lavorare su ciò che di buono presenta l’attuale disciplina e per cercare almeno di arginare il fenomeno della mancata informazione di moltissimi giovani. È proprio a partire dal 2013 che BLM Roma ha partecipato ad un lavoro di ricerca per analizzare e contrastare il fenomeno insieme alle altre associazioni della Rete G2, contribuendo così alla pubblicazione del dossier, frutto della cooperazione con la ‘Clinica del diritto dell’Immigrazione e della cittadinaza’ dell’Università di Roma Tre.

Costruire un modello di legge sul diritto di cittadinanza è ciò a cui sta partecipando Black Lives Matter Roma. Il tema è troppo sottovaluto e ci siamo resi conto dei gravi problemi nell’iter dell’istanza per l’acquisto della cittadinanza. Sappiamo che i Comuni hanno un ruolo per così dire ‘fattuale’  nella domanda delle nuove generazioni e quindi ci siamo concentrati su un lavoro territoriale con lo scopo di agire al fine di aumentare le risposte positive alle domande.”

Acquisire la cittadinanza. Processo, criticità e discriminazioni. 

Il gruppo ha quindi rivolto le proprie attenzioni su Roma ed è stato fondamentale guardare al funzionamento dell’Ufficio Anagrafe. Sono stati individuati diversi punti critici e uno tra essi è proprio l’invio della lettera al compimento del diciottesimo anno di età.

“Le lettere non sono affatto un dettaglio” afferma Josef Tewelde. “Che cosa significa veramente riceverle o non riceverle? Noi abbiamo indagato i motivi tecnico-burocratici della non ricezione e quali questioni legali implichino queste lacune. L’avvenuta ricezione manifesta il fatto che il Comune abbia inquadrato la tua persona, che tu abbia potuto riceverla presso una residenza e che il tuo stato risponda ai criteri per produrre la domanda. Se essa non arriva, è evidente che l’interessato parta già in svantaggio.”

I casi di peggior discriminazione in tal senso, sono quelli che toccano coloro che vivono nelle comunità rom e sinte, ai quali raramente vengono consegnate le lettere all’interno degli insediamenti presenti sul territorio.

“Con questo lavoro abbiamo compreso che il Comune avrebbe la possibilità di inviarne di più. Il problema è come stimolarlo a farlo. E qui nasce il dossier, quale interazione tra diverse realtà. Ogni capitolo infatti è redatto da associazioni diverse che trattatano ciascun tema con un taglio specifico. Dalla questione rom, alla relazione tra cittadinanza e genere, all’analisi su anagrafe e residenza a Roma. Senza contare la descrizione della normativa di riferimento e il modo con cui affrontare le prassi non conformi.”

 Il dossier è stringato ma molto chiaro, puntando ad identificare i nodi tematici che vanno affrontati e superati e a molti dei quali, sostiene Josef Tewelde, il Comune di Roma può ovviare.

“La nostra stella polare è stata sciogliere i nodi evidenziati dal dossier in sinergia con il Comune. Per noi, ad esempio, la proposta sullo ‘ius scholae’ non è stata molto convincente perché pone al centro il concetto di merito. Il fatto che una persona nasca e cresca in questo Paese sembra proprio non venga calcolato, quasi fosse un dettaglio. Il concetto di cittadinanza deve essere svincolato dal merito. Senza contare il fatto che la domanda secondo la proposta doveva essere inoltrata da entrambi i genitori con residenza legale. E come sappiamo la questione diventa qui complicatissima. La doppia residenza in famiglie che non siano neppure composte da un padre e da una madre si vedevano escluse, o comunque molto limitate nel diritto… per esempio, come abbiamo proposto, sarebbe bastato il semplice soggiorno legale.”

La necessità di migliorare il quadro normativo 

Per BLM Roma il disegno di legge proposto non è in una prospettiva di miglioramento del quadro normativo sulla cittadinanza, già critico e difficoltoso. “Ma non abbiamo eretto le barricate sulla questione. Abbiamo portato le nostre critiche costruttive perché timorosi di incorrere in dibattiti stranianti. Il cavillo sulla doppia residenza è addirittura un peggioramento rispetto allo stato attuale…crea un imbuto ancor più stretto…”

L’evoluzione del dossier sarà così sin da ora portare il suo contenuto nella città attraverso uno sforzo per il miglioramento dello “stato dell’arte”, come lo chiama Josef. I lavori proseguono con collaborazioni importanti, come quella con il prof. Vincenzo Carbone, dell’Università di Roma Tre, al fine di costruire un osservatorio che riesca ad estrapolare al meglio le modalità con le quali affrontare quelli che sono i due problemi principali rispetto alla domanda di cittadinanza dei maggiorenni stranieri nati in Italia. La questione sulla residenza delle persone di seconda generazione e il processo di scolarizzazione delle stesse.

“Nelle varie analisi, oltre al dossier, per esempio quelle portate avanti da Rete G2, emerge come molte persone di seconda generazione vivano la loro esperienza scolastica nei centri formativi… sono pochissimi coloro che si iscrivono nei licei e ancor meno nelle università. E questo è un dato che va posto in un discorso di più largo respiro sulle reali possibilità delle seconde generazioni di integrarsi, se questo è il termine giusto essendo nati in Italia”.

Costruire sinergie è il futuro del progetto di azione dell’associazione. Particolari, sulla questione della cittadinanza, e generali, ovvero sull’antirazzismo. Una lotta contro i criteri di esclusione sociale sempre più vicini agli ‘standard delle destre’.

Il dossier sulla cittadinanza e la ricerca di sinergie con Roma Capitale 

“Con il Comune noi oggi riusciamo a comunicare, contrariamente a quanto accadeva con la giunta Raggi, dalla quale non vi è mai stato un reale feedback sul lavoro che è stato svolto. Abbiamo prodotto il dossier proprio con un’inchiesta iniziata all’epoca del suo insediamento. Non ci hanno ostacolati ma non hanno mai collaborato con noi. Al contrario, aneliamo ad una collaborazione per contribuire a creare una città dove vi sia sempre più accesso al diritto di cittadinanza… il nostro pragmatismo ci porta a cercare degli interlocutori all’interno del Comune di Roma, a pensare a come agire per soluzioni reali all’interno di un processo che vede protagonisti l’anagrafe, l’ufficio cittadinanza, e anche il sistema postale stesso. Una delle proposte è provare a moltiplicare questi uffici nell’intera area metropolitana, capire se è possibile distribuirli capillarmente e dentro altri ambienti. Snellire e moltiplicare per diffondere il più possibile le modalità di accesso a questo diritto tra la popolazione…”.

“L’esito auspicato risiede nel continuo lavoro di ricerca necessario ad evolvere conclude Josef, e non è certamente finita qui. Espandere la conoscenza dei diritti, costruire un modello relazionale nuovo tra società civile e pubblica amministrazione non sarà semplice.

E probabilmente, alla luce del tracciato storico e dell’attuale decadenza dei valori, si dovrà unire al pragmatismo delle soluzioni concrete, una forte componente intellettuale, un’educazione sociale nuova e diffusa per continuare a tendere ad un’idea di cittadinanza più vasta e sempre più vicina alla nostra migliore modernità.

 

 

 

 

 

[1] Legge 5 febbraio del 1992, n.91 Art. 4, co. 2 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15&atto.codiceRedazionale=092G0162&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=6dce8274-de96-40dd-8e96-3aa20aee6f16&tabID=0.3563849907608213&title=lbl.dettaglioAtto

[2] art. 1, lett. a) del d.p.r. 12 dicembre 1993 n. 572, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572!vig

[3] Cfr. il dossier ‘Cittadinanza a 18 anni’, https://www.secondegenerazioni.it/wp-content/uploads/2019/10/Dossier_La_cittadinanza_ai_18_anni.pdf

[4] Il decreto-legge c.d. “del fare” introduce l’art. 33 (D.L. 69/2013, art. 33). Cfr. dossier n. 239 del Senato https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14

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Elena Coniglio